Statuto dell’Associazione

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ALLEGATO “A” REPERTORIO N. 2441 RACCOLTA N. 1700

STATUTO

Associazione dei ricercatori a tempo determinato

(ARTeD) Titolo I – Principi costitutivi

Art. 1 – Finalità

[1] L’Associazione  italiana dei Ricercatori a tempo determinato si prefigge le finalità di:

a) promuovere e tutelare i diritti dei ricercatori a tempo determinato  di cui agli artt. 1, comma 14, l. 4 novembre 2005, n. 230 e 24, comma 3, lettere a) e b), l. 30 dicembre 2010, n. 240, nonché favorire il loro inquadramento in ruolo come docenti universitari a tempo indeterminato, nel rispetto dei principi di merito;

b) promuovere la parità di trattamento dei ricercatori a tempo determinato rispetto ai ricercatori a tempo indeterminato in ordine alle attività di insegnamento e ricerca;

c) migliorare la rappresentanza dei ricercatori a tempo determinato negli organi di governo degli Atenei italiani;

d) dialogare con i soggetti istituzionali al fine di contribuire al perfezionamento  della disciplina relativa ai ricercatori a tempo determinato, alle procedure di reclutamento ed alla ripartizione dei fondi di finanziamento.

Sono altresì campi di intervento dell’Associazione:

a) la promozione della cultura scientifica e del merito;

b) l’aggregazione dei ricercatori a tempo determinato all’interno dell’Università e dei luoghi della ricerca;

c) il coordinamento e la collaborazione con tutti i soggetti sociali che condividono le medesime finalità.

Per il raggiungimento di dette finalità, l’Associazione potrà collaborare, aderire ed affiliarsi, previa delibera del Consiglio Direttivo, a qualsiasi persona giuridica pubblica o privata, locale, nazionale o internazionale,  nonché collaborare con organismi, movimenti od associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti e la cui attività non contrasti con i fini istituzionali dell’Associazione. L’Associazione potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, offrendo la propria assistenza e presenza in ognuno dei campi in cui si svolge la propria attività o, comunque, da chiunque sia interessato allo sviluppo delle attività dell’Associazione, e potrà acquisire esclusivamente beni mobili.

[3] L’Associazione non ha scopo lucrativo, è apolitica ed apartitica.

Art. 2 – Durata e sede

[1] L’Associazione  ha durata illimitata e sede in Roma, Via

Vincenzo Troya n. 27.

Art. 3 – Iscrizioni

[1] Possono chiedere di essere iscritti all’Associazione:

a) i ricercatori a tempo determinato in servizio presso un’Università italiana, pubblica o privata, ai sensi all’art. 1, comma 14, della l. n. 230/2005 o dell’art. 24, comma 3, lett. a) o b), della l. n. 240/2010;

b) coloro che risultano vincitori di un bando di concorso di cui al precedente punto e che siano in attesa della stipula del contratto;

c) coloro che sono stati titolari di un contratto da ricercatore a tempo determinato la cui durata è terminata, che non siano stati inquadrati in ruolo come docenti universitari a tempo indeterminato.

[2] La domanda di iscrizione,  indirizzata  al Segretario nazionale dell’Associazione  ed inviata per via telematica, può essere respinta dal Consiglio direttivo per attività od appartenenza ad associazioni od enti con finalità incompatibili rispetto a quelle dell’Associazione.

[3] Tutti gli iscritti hanno diritto di:

a)  concorrere  all’elaborazione  delle  linee  programmatiche, nonché di politica universitaria, e di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;

b) eleggere i rappresentanti locali ed i membri degli Organi direttivi, nonché di essere eletti negli stessi.

[4] Tutti gli iscritti sono altresì tenuti a:

a) osservare lo Statuto, i regolamenti e le decisioni degli Organi dell’Associazione;

b) versare alle scadenze stabilite le quote di iscrizione decise dagli Organi nazionali.

[5] Salvo diritto di recesso,  la decadenza di un iscritto avviene:

a) in caso di decesso dell’iscritto;

b) per il mancato versamento della quota di iscrizione;

c) per delibera di espulsione.

[6] Possono continuare a far parte dell’Associazione,  per il massimo di un triennio,  gli iscritti  che, successivamente, siano inquadrati in ruolo come docenti universitari a tempo indeterminato,  i quali comunque non potranno accedere a nessuna carica, salvo quanto previsto dall’art. 12.

Titolo II – Organi dell’Associazione

Art. 4 – Struttura dell’Associazione

[1] L’Associazione si articola in Organi nazionali e in Sedi locali.

Art. 5 – Organi nazionali dell’Associazione

[1] Sono Organi nazionali dell’Associazione:

a) il Congresso nazionale;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente ed il Vice-Presidente dell’Associazione;

d) il Segretario nazionale; e) la Segreteria nazionale; f) l’Assemblea nazionale.

Art. 6 – Congresso nazionale

[1] Il Congresso nazionale viene convocato in via ordinaria almeno una volta all’anno ed è composto da tre delegati per ciascuna Sede locale. Le Sedi locali in cui il numero degli iscritti è inferiore a 10 designano un solo delegato.

[2] Il Congresso nazionale ha i compiti di:

a) discutere ed approvare il Programma generale dell’Associazione;

b) discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto associativo;

c) eleggere i membri del Consiglio direttivo;

d) discutere ed approvare mozioni di sfiducia contro i membri del Consiglio direttivo, non prima di un anno dal loro insediamento.

[3] Il Congresso nazionale può anche tenersi in via straordinaria, su iniziativa del Consiglio direttivo, per deliberare su argomenti specifici.

Art. 7 – Consiglio direttivo

[1] Al Consiglio direttivo spetta l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione  ed  è il massimo organo di indirizzo e di direzione della stessa.

[2] I membri del Consiglio direttivo sono eletti dal Congresso nazionale in base a criteri di proporzionalità e di rappresentanza territoriale, secondo le norme stabilite da apposito Regolamento interno. Restano in carica per 3 (tre) anni e sono prorogati fino all’elezione dei nuovi Consiglieri.

[3] Fanno inoltre parte del Consiglio direttivo tutti i Rappresentanti delle Sedi locali per l’intera durata del loro mandato, secondo regole stabile dai Regolamenti locali.

[4] Il Consiglio direttivo ha il compito di:

a) applicare le decisioni del Congresso nazionale;

b) discutere e approvare il Programma annuale delle attività; c) approvare i Regolamenti interni di funzionamento del Consiglio direttivo, del Congresso Nazionale e dell’Assemblea nazionale;

d) convocare il Congresso nazionale e l’Assemblea nazionale;

e) eleggere il Presidente dell’Associazione e il Segretario nazionale, fra i propri membri;

f) nominare, su proposta del Presidente, il Vice-Presidente dell’Associazione, fra i propri membri;

g) nominare, su proposta del Segretario nazionale, i componenti della Segreteria nazionale, fra i propri membri;

h) nominare il Tesoriere dell’Associazione, fra i propri membri;

i) deliberare i provvedimenti di attivazione, decadenza e sospensione delle Sedi Locali;

l) approvare il Bilancio di previsione ed il Bilancio consuntivo;

m) deliberare l’espulsione degli iscritti su proposta del Segretario nazionale.

[5] Ai fini delle deliberazioni, ciascun Consigliere che sia

Rappresentante  di una Sede locale esprime un voto con peso ponderato proporzionale  al numero degli iscritti della Sede locale di appartenenza, secondo i seguenti criteri:

a) in sede di Congresso nazionale ordinario, ogni anno, il

Tesoriere dell’Associazione presenta un rapporto con il numero complessivo  degli iscritti e la loro dislocazione  nelle Sedi locali;

b) al Rappresentante della Sede locale con il numero più elevato di iscritti è attribuito un voto con peso pari a 3;

c) a ciascun Rappresentante di una Sede locale con un numero di iscritti compreso fra i 2/3 e i 3/3 degli iscritti presso la Sede locale più numerosa è parimenti attribuito un voto con peso pari a 3;

d) a ciascun Rappresentante di una Sede locale con un numero di iscritti compreso fra 1/3 e i 2/3 degli iscritti presso la Sede locale più numerosa è attribuito un voto con peso pari a 2;

e) a ciascun Rappresentante di una Sede locale con un numero di iscritti fino a 1/3 degli iscritti presso la Sede locale più numerosa è attribuito un voto con peso pari a 1.

[6] Ciascun Consigliere eletto dal Congresso nazionale esprime invece un voto con peso ponderato pari alla media aritmetica dei pesi dei voti spettanti ai Rappresentati delle Sedi locali, arrotondato per eccesso.

[7] L’approvazione delle delibere del Consiglio direttivo richiede, di norma, una maggioranza semplice dei votanti. È richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto nei seguenti casi:

a) approvazione dei bilanci e loro variazioni;

b) approvare i Regolamenti interni di funzionamento del Consiglio direttivo, del Congresso Nazionale e dell’Assemblea nazionale;

c) elezione del Presidente dell’Associazione e del Segretario nazionale;

d) nomina, su proposta del Presidente, del Vice-Presidente dell’Associazione;

e) nomina, su proposta del Segretario nazionale, dei componenti della Segreteria nazionale;

f) nomina del Tesoriere dell’Associazione;

g) attivazione, decadenza e sospensione di una Sede locale;

h) convocazione straordinaria del Congresso nazionale;

i) convocazione dell’Assemblea nazionale.

[8] Le riunioni del Consiglio direttivo possono essere anche tenute per vie telematiche.

Art. 8 – Presidente e Vice-presidente dell’Associazione

[1] Il Presidente dell’Associazione ne garantisce l’unità, esercitando anche il coordinamento istituzionale. Presiede le riunioni del Consiglio direttivo e, unitamente e disgiuntamente con il Segretario nazionale, ha la rappresentanza legale dell’Associazione  di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi. Il Presidente cura l’accreditamento dell’Associazione  presso le Istituzioni ed i privati.

[2] Il Presidente  dell’Associazione  è eletto dal Consiglio direttivo, fra i propri membri, a maggioranza assoluta. Dura in carica per 3 anni ed i suoi poteri sono prorogati fino all’elezione del nuovo Presidente.

[3] Il Presidente dell’Associazione  propone al Consiglio direttivo la nomina di un Vice-Presidente, scelto tra i componenti del medesimo Consiglio, il quale lo sostituisce in tutte le funzioni, in caso di impedimento, e resta in carica per l’intera durata dell’ufficio del Presidente proponente.

Art. 9 – Segretario nazionale

[1] Il Segretario nazionale esercita il coordinamento politico ed organizzativo e, unitamente e disgiuntamente con il Presidente, ha la rappresentanza dell’Associazione.

[2] Il Segretario nazionale è eletto dal Consiglio direttivo, fra i propri membri, a maggioranza assoluta. Dura in carica per 3 anni e i suoi poteri sono prorogati fino all’elezione del nuovo Segretario.

[3] Il Segretario propone al Consiglio direttivo la nomina dei componenti della Segreteria nazionale, scelti fra i membri del medesimo Consiglio, fino ad un massimo di 6.

Art. 10 – Segreteria nazionale

[1] I componenti della Segreteria nazionale collaborano con il Segretario nazionale per lo svolgimento delle attività po litiche ed organizzative.

[2] Essi restano in carica per tutta la durata dell’ufficio del Segretario nazionale che ne ha proposta la nomina.

Art. 11 – Tesoriere dell’Associazione

[1] Il Tesoriere ha il compito di:

a) censire le Sedi locali e curare l’elenco degli iscritti;

b) gestire il Patrimonio dell’Associazione;

c) effettuare  i rimborsi  delle spese “vive” sostenute  dai membri degli Organi nazionali per i quali ha ricevuto richiesta e relativa documentazione;

d) pubblicizzare il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo per ogni esercizio associativo.

[2] Il Tesoriere è altresì responsabile  del trattamento dei dati personali.

[3]  Il  Tesoriere  riferisce,  a  richiesta,  al  Segretario nazionale.

Art. 12 – Membri emeriti del Consiglio direttivo

[1] Coloro che hanno rivestito le cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere dell’Associazione, anche se non più iscritti, su proposta del Consiglio direttivo, approvata a maggioranza di 2/3 dei voti, possono essere nominati membri emeriti dell’Organo  dal Congresso nazionale, attribuendo  ad essi esclusivamente voto consultivo.

Art. 13 – Assemblea nazionale

[1] Su iniziativa del Consiglio direttivo è convocata l’Assemblea nazionale degli iscritti, alla quale partecipano, oltre ai membri del Consiglio direttivo, tutti gli iscritti che lo desiderano.

[2] L’Assemblea  nazionale propone iniziative coerenti con i fini e gli obiettivi statutari e favorisce il confronto tra realtà locali.

[3] Il funzionamento dell’Assemblea  Nazionale è disciplinato da un Regolamento interno approvato dal Consiglio direttivo. [4]    Entro      e non        oltre 12      mesi    dalla   data    di   costituzione dell’Associazione  disciplinata dal presente Statuto, il Consiglio direttivo     dovrà convocare          la prima adunanza dell’Assemblea nazionale.

Art. 14 – Sedi locali

[1] L’Associazione si organizza perifericamente in Sedi locali, una per ogni Università in cui vi sia in servizio almeno un Ricercatore a tempo determinato.

[2] Ogni Sede locale può dotarsi di un Regolamento di funzionamento proprio, adottato con decisione assunta a maggioranza assoluta dei relativi iscritti, da sottoporre all’approvazione del Consiglio direttivo che ne valuta la compatibilità con lo Statuto e con gli indirizzi generali dell’Associazione.

Art 15 – Rappresentante della Sede locale

[1] Ogni  Sede locale elegge un proprio Rappresentante  tra tutti gli iscritti della Sede locale.

[2] Il Rappresentante  della Sede locale è membro di diritto del Consiglio direttivo.

[3] Il Rappresentate della Sede locale deve:

a) coordinare le attività della Sede locale;

b) riferire periodicamente  delle attività della Sede locale al Consiglio direttivo;

c) promuovere la raccolta di iscrizioni presso la Sede locale.

[4] Il Rappresentate della Sede locale decade automaticamente qualora non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio direttivo.

Art. 16 – Attivazione di una Sede locale

[1] L’attivazione di una Sede locale è richiesta da uno o più Ricercatori a tempo determinato in servizio presso una Università italiana ed è subordinata al voto favorevole del Consiglio direttivo.

Titolo III – Controllo e Giurisdizione interna

Art. 17 – Espulsione di un iscritto

[1] In caso di gravissime violazioni dello Statuto o per gravi e comprovati motivi il Segretario nazionale può avviare il procedimento      di espulsione di un iscritto. Durante tale periodo si è sospesi da ogni incarico eventualmente ricoperto.

[2] L’espulsione    dall’organizzazione     è decisa, nel contraddittorio con l’iscritto, con il voto del Consiglio direttivo a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.

[3] La votazione del Consiglio deve avvenire entro un mese dall’avvio della procedura. In caso contrario la sospensione dell’iscritto decade.

Art. 18 – Sospensione e decadenza di una Sede locale

[1] In caso di violazione di legge, dello Statuto o dei Regolamenti, ovvero di adozione di iniziative in contrasto con le delibere degli Organi nazionali, il Consiglio direttivo, su proposta del Segretario nazionale, vota la sospensione per un massimo di un anno o, nei casi più gravi, la decadenza della Sede locale, a seguito di una procedura da svolgersi nel contraddittorio con il Rappresentante della Sede locale.

Titolo IV – Patrimonio, Amministrazione e Scioglimento

Art. 19 – Patrimonio

[1] Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente ed integralmente a supportare il perseguimento  delle  finalità  associative.  È fatto assoluto divieto  di  distribuzione  di  eventuali  guadagni  tra  gli associati.

[2] Il patrimonio è costituito da:

a) beni mobili ed immobili appartenenti all’Associazione;

b) eccedenze degli esercizi annuali;

c) erogazioni liberali, donazioni, lasciti.

Art. 20 – Finanziamento

[1] Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono:

a) le quote di iscrizione versate dagli iscritti;

b)  i  proventi  derivanti  dalla  gestione  economica  del patrimonio;

c) i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;

d) ogni altra entrata.

Art. 21 – Bilancio

[1] L’esercizio associativo si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

[2] La Segreteria nazionale, insieme al Tesoriere, predispone:

a) il Bilancio di previsione, che deve essere discusso ed approvato entro quattro mesi dall’inizio  dell’esercizio  a cui si riferisce, salva la possibilità, in caso di comprovata necessità o di impedimento, di adottare criteri di esercizio provvisorio;

b) il Bilancio consuntivo, che deve essere discusso ed approvato entro quattro mesi dal termine dell’esercizio  a cui fa riferimento, salva la possibilità di deroga in caso di comprovata necessità o di impedimento.

[3] Il  Bilancio consuntivo dell’esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare il risultato dell’esercizio.

Art. 22 – Gratuità cariche e prestazioni

[1] Tutte le cariche e le prestazioni degli iscritti all’interno dell’Associazione  sono svolte a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese, nei limiti dei fondi a disposizione.

Art. 23 – Scioglimento dell’Associazione

[1] L’Associazione si scioglie per decisione adottata dal Congresso  nazionale  a maggioranza dei 2/3, per venir meno della pluralità degli associati, ovvero per conseguimento od impossibilità sopravvenuta di conseguire le finalità di cui all’art. 1.

Art. 24 – Rinvio

[1] Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti in materia.

Titolo V – Disposizioni transitorie

Art. 25 – Composizione transitoria del Consiglio direttivo

[1] Il Consiglio direttivo, in prima applicazione, è composto dai fondatori dell’Associazione, che restano in carica per il primo  triennio  e che sono prorogati  fino all’elezione  dei nuovi Consiglieri da parte del Congresso nazionale.

[2] Nel corso del primo triennio, la composizione del Consiglio direttivo sarà inoltre via via integrata dai Rappresentanti locali eletti dalle Sede locali attivate.

[3] Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri da parte del Congresso nazionale, ciascun membro del Consiglio direttivo esprime un voto con peso pari a 1. Tuttavia, per ponderare i voti  dei Rappresentanti  delle Sedi locali, si applicano  i criteri di cui all’art. 7, comma 5°.

Art. 26 – Quote di iscrizione

[1] Per il primo triennio di funzionamento dell’Associazione la quota di iscrizione non è obbligatoria, ma può essere versata su base volontaria.

 

Firmato in originale: Filadelfio MANCUSO – Marco GRADI – Rosario RAO – Chiara DI MEO – Matteo CANDIDI – Elpidio ROMANO – Laura Anna PEZZETTI – Michele RUSSO – Gianlorenzo BUSSETTI – Davide BRUNELLI – Andrea PADOVANI – Stefania EVANGELISTA – Emanuela FRANGIPANI – Leonardo VIGNOLI – Gianfranco MIELE – Cristiano CHIARABELLI – Ilaria Virginia Infelisi (vi è l’impronta del Sigillo)